
Accomunati
da un medesimo nomen iuris il codice di procedura penale accoglie al
suo interno diverse declinazioni del giudizio immediato: distinte quanto
alla titolarità del potere di impulso; differenti circa i presupposti
che lo legittimano. Animato, ab origine, da evidenti pulsioni
semplificatorie dell'itinerario procedurale, sul solco di un'evidenza
probatoria idonea ad attestare la superfluità di una verifica in
contraddittorio sulla fondatezza dell'accusa, il rito immediato nella
sua accezione ex auctoritate sembra oggi rispondere a nuove esigenze.
Soprattutto nella sua articolazione "custodiale", l'amputazione delle
più ampie garanzie offerte dall'iter ordinario non è adeguatamente
bilanciata da un controllo sull'azione depauperato del confronto
dialettico fra accusa e difesa. Il rito immediato appare ormai
rispondere solo a una discutibile pretesa di "energica repressione" e di
incremento, in una prospettiva di recupero dell'efficienza, della
produttività degli uffici giudiziari. Lo studio si occupa di analizzare i
tratti salienti delle plurime articolazioni dei "riti" immediati; ne
sottolinea le differenze; ne evidenzia le più vistose e ingiustificate
deviazioni sotto il profilo della compressione delle garanzie di un
imputato in balìa delle scelte strategiche del pubblico.